(massima n. 1)
Dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 c.c. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto causativo del credito costituisce anche reato, il regime giuridico secondo cui si applica il termine prescrizionale pių lungo: quello della prescrizione penale se č di durata maggiore, per evitare di estinguere un reato entro un termine e le conseguenze civilistiche entro un altro. Quando, tuttavia, il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la predetta ragione e si applica il termine civilistico, omogeneo alla natura della controversia, ma il suo dies a quo, in considerazione della natura ontologica del fatto causativo (che resta, ad onta della estinzione, quella di reato), č il momento nel quale si č estinto il reato stesso, ovvero č divenuta irrevocabile la sentenza che lo ha accertato o ha pronunciato i suoi effetti.