(massima n. 1)
In materia di prescrizione, l'art. 2947, terzo comma, c.c., nella parte in cui stabilisce che se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce a tutti i fatti illeciti penalmente qualificati ed ascritti all'imputato, ciascuno dei quali costituisce il fondamento di azione di risarcimento contro lo stesso, giacché nella struttura del fatto doloso o colposo considerato dall'art. 2043 c.c. come generatore dell'obbligazione è da intendersi contemplata non già la sola azione od omissione del responsabile, ma anche l'evento lesivo. Ne consegue che se gli eventi o le lesioni di interessi giuridicamente protetti sono plurimi — come frequentemente accade in caso di scontro tra veicoli in cui siano coinvolte più persone — il «fatto considerato dalla legge come reato» contemplato dal capoverso della norma in questione deve essere inteso non già come comprensivo della molteplicità degli eventi derivanti anche da un'unica condotta dello stesso soggetto bensì come riferito a ciascun illecito nella sua realtà ontologica, sicché per ciascun evento sorge un'autonoma azione di risarcimento con un distinto termine di prescrizione, e le cause interruttive o sospensive di tale termine riferite ad un «fatto-reato» non sono estensibili a «fatto-reato» diverso.