(massima n. 1)
L'art. 2947 c.c. va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato, costituendosi P.C. nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo; in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la P.C. abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontā di esercitare il diritto che č alla base dell'effetto interruttivo.