(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2947, commi primo, secondo e terzo, c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni, ovvero in due se il danno è prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, ovvero, quando il fatto è considerato dalla legge come reato e per questo è stabilita una prescrizione più lunga, nel momento in cui il reato si estingue per prescrizione. Peraltro, ai fini del computo della prescrizione penale, occorre avere riguardo al reato contestato nel capo d'imputazione, dacché qualunque diminuzione della pena per effetto di determinazioni operate dal giudice nel corso del procedimento - come i applicazione di circostanze attenuanti ovvero il mutamento del titolo del reato - non importa, trattandosi di situazione non prevedibile del danneggiato, l'estensione della più breve prescrizione del reato come definitivamente ritenuto nella sentenza al diritto al risarcimento del danno.