(massima n. 1)
In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 c.c. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che quando il reato si estingue per prescrizione, non si applica il termine biennale, ma quello eventualmente pił lungo previsto per la prescrizione del reato, al fine di evitare che il reo condannato in sede penale resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima, beneficiando del pił breve termine di prescrizione in sede civile. Quando, tuttavia, il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la predetta ragione e si applica il termine civilistico, ma il dies a quo č il momento nel quale si č estinto il reato stesso, ovvero č divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il procedimento penale con una pronuncia diversa da quella della prescrizione e che non pregiudichi l'azione risarcitoria del danno, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p.