(massima n. 1)
Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno č considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione pił lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947, primo comma c.c., (nella specie omicidio colposo prescrivibile in dieci anni ex artt. 589 e 157 c.p.), ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini dell'art. 2947, terzo comma, ultima parte del c.c.