(massima n. 1)
In tema di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni, l'applicazione del più favorevole termine di prescrizione previsto per il resto, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., se non richiede una sentenza penale di condanna, postula almeno l'accertamento del fatto reato. In particolare, in relazione all'azione di rescissione per lesione, è insufficiente, ai fini dell'applicazione del disposto del citato art. 2947, terzo comma, c.c., l'allegazione in sede civile di elementi di fatto penalmente rilevanti ma strutturalmente estranei al binomio petitum-causa petendi. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che, nel caso al suo esame, il termine di prescrizione applicabile fosse quello di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c. anziché quello di un anno dalla conclusione del contratto ex art. 1449 c.c., e ciò sia perché in sede penale era stata negata — con efficacia di giudicato rispetto alla parte civile, ricorrente in cassazione — qualsiasi responsabilità della controparte, sia perché l'attore aveva posto a fondamento dell'azione di rescissione per lesione uno stato di bisogno, del quale rilevava la sussistenza indipendentemente dalla causa che l'aveva determinato).