(massima n. 1)
Qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione non ne consegue l'applicazione, nel successivo giudizio civile, del termine di prescrizione previsto dal comma terzo dell'art. 2947 cod. civ. Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata. Ne deriva che spetta al giudice civile stabilire, con piena libertà di giudizio, se nei fatti emersi, e legittimamente ricostruiti anche in modo difforme dall'avviso del giudice penale, siano ravvisabili gli estremi di un fatto illecito, sia per quanto concerne l'individuazione del termine di prescrizione, sia per quanto concerne tutti gli altri effetti che ne possono conseguire sul piano del diritto civile. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che, equiparando un decreto di archiviazione ad una sentenza irrevocabile, aveva ritenuto, in tema di causa attinente a sinistro derivante da circolazione stradale, applicabile il termine di prescrizione breve biennale "ex" art. 2947, comma terzo, cod. civ., decorrente dalla data di pronunzia del decreto di archiviazione).