(massima n. 1)
Il termine di prescrizione applicabile al diritto al risarcimento del danno, derivato da un fatto astrattamente previsto dalla legge come reato, č sempre quello previsto dall'art. 2947 c.c., a nulla rilevando che l'azione penale sia o meno procedibile. Deve pertanto applicarsi il suddetto maggior termine, in luogo di quello ordinario di cui ai primi due commi dell'art. 2947 c.c., anche nel caso di illecito penale commesso da militari statunitensi di stanza in Italia, e come tale sottratto alla giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 del Trattato di Londra del 19 giugno 1951, ratificato e reso esecutivo con la legge 30 novembre 1955, n. 1355.