(massima n. 1)
Al diritto al risarcimento del danno conseguente a una malattia professionale contratta dal dipendente nell'espletamento del lavoro in conseguenza del comportamento colposo del datore di lavoro si applica, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., il termine prescrizionale previsto per il reato di lesioni colpose, non potendo trovare applicazione un diverso e pił lungo termine prescrizionale per effetto del collegamento della condotta datoriale con altra fattispecie, qualificabile come omicidio colposo, conseguente all'adibizione di altro lavoratore al medesimo ambiente lavorativo nocivo, non essendo l'istituto della continuazione applicabile in riferimento ai reati colposi.