(massima n. 1)
La norma dell'art. 2054 c.c., pur applicandosi alla circolazione di tutti i veicoli senza distinzione di tipologia, non ha la funzione di garantire la circolazione anche in un contesto di esercitazioni a mezzo di veicoli militari compiute in zone riservate e chiuse al traffico di veicoli civili; ne consegue che, ove un appartenente alle Forze Armate sia stato investito da un mezzo militare in un campo interdetto alla circolazione civile, il termine di prescrizione dell'illecito non č quello biennale di cui all'art. 2947, secondo comma, c.c., ma č quello quinquennale previsto dal primo comma del medesimo art. 2947.