(massima n. 1)
In tema di prescrizione «breve» del diritto al risarcimento del danno, ancorché il dato testuale non faccia espressamente riferimento alla «scoperta» di esso, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilitą eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravitą del danno stesso, nonché della sua addebitabilitą ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a una siffatta percezione usando la normale diligenza. (Nella specie, il danneggiato, pur soffrendo di lievi disturbi fisici fin da epoca relativamente prossima al fatto, solo in un tempo successivo, ed a seguito di ulteriori ricoveri ed accertamenti, aveva potuto attribuire la causa anche ai sanitari che avevano proceduto alle diagnosi iniziali).