(massima n. 2)
Mentre il diritto fondato su una sentenza di condanna (nella specie pagamento degli interessi legali moratori) si prescrive in dieci anni dal suo passaggio in giudicato, il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento ad essa (nella specie maggior danno ai sensi dell'art. 1224 secondo comma c.c.) matura giorno per giorno, così come la sua prescrizione, quinquennale ai sensi dell'art. 2947 primo comma c.c.; perciò esso è prescritto per i danni verificatisi nel quinquennio precedente al suo esercizio.