(massima n. 1)
I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione. Limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto. Ne consegue che l'espressa previsione dell'interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla mera incapacità naturale. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 n. 1 c.c., nella parte in cui non prevede come causa di sospensione della prescrizione, oltre l'interdizione, anche l'incapacità naturale, in quanto l'interdizione legale e l'incapacità naturale di intendere e di volere sono situazioni giuridicamente diverse, per le quali ben può essere disposta una diversa disciplina senza alcuna violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 dellaCostituzione.