(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 2942, n. 1, c.c., che prevede la sospensione della prescrizione nei confronti degli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo. avendo carattere di norma eccezionale ricade nel divieto di interpretazione analogica di cui all'art. 14 preleggi, e non è applicabile, pertanto, con riguardo all'interdicendo, non ricorrendo, tra l'altro, identità di ratio fra le due situazioni, stante la possibilità tra la presentazione del ricorso e la pronuncia della sentenza di interdizione di nomina di un tutore provvisorio il quale può esercitare le azioni che competono all'interdicendo, sicché non esiste violazione del principio costituzionale di parità, né del diritto di difesa.