(massima n. 1)
L'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942, n. 1, c.c. (relativa ai minori non emancipati e agli interdetti per infermitą di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacitą) si verifica non soltanto quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato, imponendosi un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che altrimenti violerebbe l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparitą di trattamento tra il minore non emancipato o l'interdetto privo di legale rappresentante ed il minore e l'interdetto il cui legale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato.