(massima n. 1)
In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, l'applicazione del secondo comma dell'art. 72 della legge fall. presuppone che il contratto di vendita non sia stato ancora eseguito o compiutamente eseguito da entrambe le parti. Quando, invece, il venditore ha trasferito la proprietà ed ha perciò già adempiuto la propria prestazione, manca la stessa possibilità d'ipotizzare un subentro del curatore del contratto per conseguire una prestazione che è stata già conseguita dal fallito e manca anche la possibilità d'ipotizzare un debito di massa correlato al subentro del curatore del contratto. Se, pertanto, il contratto di vendita è stato interamente eseguito dal venditore nelle sue prestazioni fondamentali, dal contratto residua soltanto un debito che, in caso di fallimento del compratore, il contraente non fallito deve far valere insinuandosi al passivo fallimentare e soggiacendo alla relativa eventuale falcidie.