(massima n. 2)
In materia di esecuzione forzata di un'obbligazione di fare (nella specie, avente ad oggetto la riduzione delle luci e vedute illegittimamente aperte in un edificio), derivante da una sentenza pronunciata nei confronti di più persone (nel caso in esame, comproprietarie dell'immobile), soggetto passivo dell'esecuzione è esclusivamente quella di esse che versa in una situazione possessoria che gli permetta di eseguire l'obbligazione e, quindi, non occorre che il titolo esecutivo ed il precetto siano notificati a tutti i soggetti obbligati; pertanto, l'obbligato che si trovi in detta situazione, identificato quale soggetto passivo dell'esecuzione, è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), qualora non gli sia stato notificato il titolo esecutivo o il precetto, ovvero opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), se non sia contemplato nel titolo come soggetto obbligato, oppure vanti una situazione possessoria prevalente e non pregiudicata dal titolo, ma non può eccepire la mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto agli altri coobbligati.