(massima n. 1)
L'occupazione di un immobile di proprietā del fallito da parte di un terzo, ancorché risalente ad epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale, č inopponibile al fallimento, in difetto della prova della sua riconducibilitā ad un rapporto di locazione, non potendo trovare applicazione in tal caso l'art. 2923, quarto comma, c.c. - dettato per l'esecuzione forzata, ma applicabile anche al fallimento, che costituisce un pignoramento generale dei beni del fallito - in quanto la certezza in ordine all'anterioritā della detenzione, alla quale la predetta disposizione conferisce rilievo, in linea con quanto previsto in via generale dall'art. 2704 c.c., non esclude la compatibilitā della stessa con altri rapporti, ivi compreso quello di comodato.