(massima n. 1)
Le regole sui modi di acquisto della proprietà, sulla portata del principio consensualistico in materia di effetti reali del contratto e sulla conseguente considerazione della natura e della funzione della vendita ad efficacia reale immediata, risultano in via di principio applicabili alla vendita forzata, anche in sede fallimentare. Ne consegue che, nel caso di limitazioni al contenuto del diritto acquistato dall'aggiudicatario definitivo — da identificarsi con la facoltà, di cui gode il proprietario ex art. 832 c.c.. di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo — quali la clausola, contenuta nella ordinanza di vendita, relativa all'acquisto dell'immobile «nello stato di fatto e di diritto» in cui si trova, è opponibile all'aggiudicatario il godimento spettante al terzo, in dipendenza di contratto di affitto dell'azienda in corso con la curatela al momento dell'aggiudicazione dell'immobile aziendale. Ciò, peraltro, non esclude che, in applicazione della disciplina della fruttificazione, competa al proprietario subentrante un corrispettivo per il godimento del bene protratto dopo il trasferimento della proprietà del bene a causa del protrarsi della durata dell'affitto.