(massima n. 1)
In caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si forma, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, allorché questa sia legata a quella decisa da un rapporto di dipendenza indissolubile, sģ da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico-giuridico. Pertanto, ove un lavoratore autonomo, contestando la legittimitą della revoca dell'incarico, domandi sia la reintegra nell'incarico professionale, sia il risarcimento del danno, l'omessa pronuncia sulla prima delle due domande deve essere equiparata ad una vera e propria decisione di rigetto, costituendo la domanda pretermessa il presupposto di quella (invece accolta) avente ad oggetto il risarcimento del danno.