(massima n. 1)
Nel caso di coniugi in regime di comunione legale, al fine di stabilire se i beni della comunione rispondano per l'intero debito o solo fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato non rileva che il debito abbia origine contrattuale o derivi dalla gestione d'affari, da indebito arricchimento ovvero da fatto dannoso, importando solo stabilire se esso debba qualificarsi come debito personale dei coniugi ovvero come debito della comunione.