(massima n. 1)
In tema di formazione del giudicato in relazione ai rapporti di durata, se l'accertamento dell'esistenza, validitā e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico-giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto č posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, dato atto del passaggio in giudicato della sentenza del giudice di prime cure, la quale aveva affermato il diritto al computo del trattamento pensionistico sulla base del miglioramento economico di cui al punto 4 dell'art. 37 del C.C.N.L. per i dipendenti delle ferrovie 1990-1992, aveva poi correttamente ritenuto vincolante tale giudicato non solo in ordine alla giurisdizione, riconosciuta implicitamente, ma anche per il profilo del soggetto tenuto al pagamento dell'obbligazione dedotta in lite).