(massima n. 1)
Il giudicato sostanziale si forma non solo su punti oggetto di concreta controversia tra le parti, ma anche su tutto ciò che, anche se non controverso tra le parti, sia dichiarato certo da parte del giudice, nei limiti in cui i relativi accertamenti siano necessariamente ed inscindibilmente collegati con la statuizione finale, tanto da doversi ritenere non semplici affermazioni incidenter tantum di presupposti logici della decisione, ma essi stessi oggetto di statuizione giudiziale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, escluso che un precedente giudicato tra le parti circa l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato si estendesse all'affermazione della configurabilità di un rapporto societario, aveva ritenuto l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. Esattamente, infatti, il giudice di merito aveva osservato che l'affermazione di un diverso rapporto non costituisce di regola presupposto necessario dell'accertamento dell'inesistenza di un rapporto di lavoro e aveva valorizzato l'attribuzione da parte dello stesso primo giudice di un carattere meramente incidentale all'indagine sul diverso rapporto).