(massima n. 1)
In relazione al principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio ma anche tutte le altre — proponibili sia in via di azione che di eccezione — le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte, è precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscano tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia, tali da non comportare la prospettazione di un autonomo thema decidendum pertanto, dichiarata con sentenza passata in cosa giudicata la proprietà del terreno, è precluso alla controparte invocare in un successivo giudizio l'acquisto della proprietà del medesimo terreno per l'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c., in virtù di costruzione dalla medesima realizzata su di esso in epoca anteriore alla prima decisione; infatti, la questione relativa all'accessione invertita, investendo necessariamente anche la proprietà del terreno, rientrava nella materia deducibile nel primo giudizio, tanto più che il fabbricato già esisteva a quell'epoca, sicché, essendo identico il petitum delle due cause, in assenza di fatti nuovi, la proprietà del terreno non poteva essere sottoposta ulteriormente a giudizio.