(massima n. 1)
Affinché una lite possa dirsi coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la sentenza passata in giudicato, con la quale il giudice tributario aveva riconosciuto il diritto del di una fondazione bancaria di godere della riduzione dell'IRPEF previste dall'art. 6, primo comma, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per un determinato anno d'imposta,facesse stato nella controversia promossa dal medesimo contribuente, e relativa alla invocabilità dell'esonero delle ritenute d'acconto sui dividendi azionari previste dall'art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 per un diverso anno d'imposta, trattandosi di benefici fiscali diversi, il secondo dei quali dipende non già dalla natura dell'ente, ma dall'attività concretamente svolta in ciascun periodo d'imposta).