(massima n. 1)
Il termine che ha natura prescrizionale (e non già decadenziale) per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare è quello di cinque anni previsto per la revocatoria ordinaria dall'art. 2903 c.c. (applicabile, quanto alla sola durata, anche alla revocatoria fallimentare, in ragione del rinvio operato dall'art. 66 legge fallimentare), ma non decorre dalla data dell'atto, come prescritto in tema di revocatoria ordinaria (dal medesimo art. 2903 c.c., che ha carattere di specialità in ordine alla decorrenza del termine trovando applicazione alla sola ipotesi in cui l'atto revocabile sia anteriore al sorgere del credito, mentre negli altri casi previsti dall'art. 2901 c.c. tale decorrenza coincide con l'esperibilità dell'azione revocatoria), bensì — stante l'esistenza di differenze strutturali tra le due azioni, che giustificano la disciplina differenziata — opera il principio generale (ex art. 2935 c.c.) secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi dal momento della dichiarazione di fallimento.