(massima n. 1)
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca, non basta che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro ex art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, ma è richiesta l'inderogabile condizione della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario, la cui prova deve essere fornita dal creditore ipotecario originario nel procedimento di prevenzione. (Nel caso di specie, invece, senza aver provato la propria buona fede, il terzo creditore ipotecario la banca mutuante aveva ceduto pro soluto il credito in via onerosa ed in tal modo aveva ceduto un credito non più garantito da ipoteca dal giorno dell'iscrizione del sequestro di prevenzione; di conseguenza, il cessionario non poteva addurre la propria buona fede nel procedimento di prevenzione, sia perché non aveva preteso dal creditore originario la dimostrazione della buona fede di questi, sia perché era a conoscenza del sequestro di prevenzione e della confisca, giusta trascrizione di tali provvedimenti, ed aveva accettato una cessione pro soluto proprio in quanto consapevole dell'esistenza del vincolo dello Stato sul bene offerto in garanzia).