(massima n. 1)
Anche in materia di accertamento di maggior valore ai fini Invim e di imposta di registro, in relazione ad un atto di compravendita posto in essere, da coniugi, in relazione a beni facenti parte della comunione legale, trova applicazione la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 180 c.c., che prevede una legittimazione congiunta di entrambi i coniugi, sia per gli atti di straordinaria amministrazione che per le relative azioni. Ne consegue che anche l'eventuale proposizione della contestazione nei confronti dell'applicazione dell'imposta debba avvenire congiuntamente, con la necessitą, in caso contrario, di integrazione dei contraddittorio, e con l'ulteriore conseguenza per cui, in difetto, l'eventuale acquiescenza di uno dei coniugi alla decisione intervenuta non sia idonea a formare, nei suoi confronti, il giudicato.