(massima n. 1)
Dalla disposizione dell'art. 2852 c.c., che, ammettendo la costituzione di ipoteca anche per crediti soltanto eventuali, richiede tuttavia che si tratti di crediti che possono nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, si può dedurre non solo l'esclusione della possibilità di un'ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ma anche la necessità che del «rapporto esistente», da cui può nascere il credito che legittima la iscrizione, debbano essere indicati nel titolo gli estremi sufficienti a individuarlo. L'apprezzamento circa la sufficienza e l'adeguatezza di tali estremi, come in concreto indicati in ciascuna fattispecie, rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito.