(massima n. 1)
In tema di credito fondiario e con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 3 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (applicabile ratione temporis), deve ritenersi, in base ai principi generali ricavabili dall'art. 2852 c.c. (non derogati dalla disciplina suddetta) in tema di ipoteca per crediti condizionali, che l'ipoteca indicata nel primo comma del citato art. 3 destinata a garantire un credito futuro, che nascerą a condizione dell'effettiva erogazione della somma mutuata, ha effetti e prende grado al momento dell'iniziale iscrizione e non gią al momento della successiva annotazione nei registri della quietanza relativa all'erogazione della somma mutuata, annotazione che assolve ad una funzione meramente accessoria e servente rispetto all'iscrizione originaria.