(massima n. 1)
La norma dell'art. 2839, n. 5, c.c., secondo cui la nota per l'iscrizione dell'ipoteca deve contenere l'indicazione degli interessi e le annualitą che il credito produce si riferisce agli interessi cosiddetti moratori o corrispettivi (artt. 1282, 1224, comma 1, c.c.) prodotti dalla somma capitale per la quale l'iscrizione č presa, non gią agli interessi «compensativi», in quanto questi ultimi costituiscono una componente del danno e non sono prodotti dalla somma rappresentante il credito per «capitale», con la conseguenza che possono essere legittimamente compresi nella somma complessiva indicata dal creditore nella nota medesima (art. 2839, n. 4, c.c.).