(massima n. 1)
Se č vero che l'art. 2836 c.c. stabilisce che, ove il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca risulti da atto pubblico o da sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo stesso, č anche vero che il secondo comma della stessa norma, al fine di agevolare l'iscrizione, evitando il ritardo che potrebbe derivare dall'obbligo di eseguire prima la registrazione, consente, richiamando espressamente la disposizione dell'art. 2669 c.c., che si possa chiedere la iscrizione stessa anche prima che sia registrato il titolo costitutivo, presentando al conservatore, oltre la nota in doppio esemplare, indicata dall'art. 2959, una copia della medesima (la cosiddetta «terza nota»), la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficio del registro competente a riscuotere l'imposta.