(massima n. 1)
In tema di regime patrimoniale della famiglia, la disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui agli artt. 180 e ss. c.c., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione, e pertanto non è applicabile alla fase dinamica pregressa dell'acquisto del bene alla comunione legale; ne consegue che la regola dell'operatore congiunto dei coniugi, la cui osservanza è necessaria ai fini della validità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (artt. 180, secondo comma, e 184 c.c.), non vale per la stipulazione di un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile (ancorché questo sia poi destinato a cadere in comunione, una volta completatosi l'effetto reale con la conclusione del definitivo o con la sentenza ex art. 2932 c.c.), stipulazione alla quale può bene quindi partecipare, in veste di promissario acquirente, un solo coniuge, senza il (ed a prescindere dal) consenso dell'altro coniuge. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., in relazione all'espressa inclusione (art. 180, secondo comma, c.c.), nell'ambito di operatività dell'amministrazione dei beni della comunione legale, degli atti di acquisto di diritti personali di godimento, e ciò attesa, per un verso, la natura eccezionale della norma, assunta a tertium comparationsis, di equiparazione degli atti di acquisto di diritti personali di godimento agli atti di straordinaria amministrazione di beni della comunione, e considerato, per l'altro verso, che la tutela della famiglia non viene meno per effetto della acquisizione ope legis alla comunione del bene acquistato da uno soltanto dei coniugi.