(massima n. 1)
La norma di cui al secondo comma dell'art. 2797 c.c., la quale prescrive che il creditore pignoratizio, ove intenda vendere la cosa costituita in pegno, deve far trascorrere almeno cinque giorni dalla notificazione al debitore dell'intimazione di cui al primo comma del medesimo articolo, deve ritenersi derogabile, nel senso che può essere prevista dalle parti l'osservanza di un termine più breve.