(massima n. 1)
Il risarcimento dei danni subiti a causa della vendita coattiva di un quantitativo di titoli, disposta dalla banca ai sensi dell'art. 2797 c.c., ancorché illegittima, non può essere invocato dal proprietario dei titoli stessi che assuma la nullità della vendita, atteso che, se per espresso riconoscimento della parte interessata la vendita è nulla, i titoli sono ancora nel suo portafoglio e questa non ha determinato alcun effetto pregiudizievole al suo patrimonio.