(massima n. 1)
Nell'ambito della speciale procedura ex art. 2756. 2797 c.c. (nella quale l'interessato agisce senza uno speciale titolo esecutivo), deve ritenersi legittima la proposizione, da parte del debitore, di questioni non soltanto di rito, ma anche di merito. con riferimento al diritto ex adverso azionato, con conseguente preclusione della ulteriore proseguibilitą della procedura de qua nel caso di contestazione della esistenza stessa del diritto vantato dal creditore privilegiato. (Nella specie, sulla base di un asserito credito da opere di revisione di un autoveicolo era stata proposta intimazione di pagamento ex artt. 2756, 2797 c.c., ma il debitore aveva, in tal sede, contestato la esecuzione stessa dei lavori, con conseguente pronuncia di improseguibilitą della procedura di vendita coatta da parte del giudice di merito; la S.C., nel confermare la sentenza, ha affermato il principio di diritto di cui in massima).