(massima n. 1)
Attraverso l'opposizione alla vendita della cosa pignorata, prevista dall'art. 2797 c.c., il debitore od il terzo datore di pegno possono far valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno. La suddetta opposizione, pertanto, č soggetta al regime dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., e non al pił restrittivo regime previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c.