(massima n. 1)
La apposizione, ad un contratto di pegno, di una clausola contenente un generico riferimento «ad ogni altro eventuale credito presente e futuro, diretto o indiretto, vantato dal creditore» oltre alla puntuale indicazione di quello per il quale il pegno risulti convenuto, benché affetta da nullitą per contrarietą al disposto dell'art. 2787, comma terzo, c.c., non travolge ipso facto la efficacia della prelazione pignoratizia anche con riferimento al singolo credito specificamente e ritualmente indicato nel contratto qualora il giudice di merito, in applicazione di tutti i parametri interpretativi funzionali alla individuazione della «essenzialitą» o meno della singola pattuizione al fine di dichiarare la nullitą dell'intero atto ovvero solo quella, parziale, della clausola viziata (interpretazione della volontą delle parti; ricostruzione oggettiva della perdurante utilitą del negozio dopo la rimozione della clausola nulla; mancata prova della inesistenza al mantenimento del contratto da parte dell'interessato), pervenga alla conclusione che la singola convenzione rappresenti null'altro che una clausola di stile (attesane, tra l'altro, la predisposizione a stampa), la cui nullitą parziale non si comunica all'intero negozio. L'apprezzamento in proposito formulato, se adeguatamente e razionalmente motivato, non č censurabile da parte del giudice di legittimitą.