(massima n. 1)
La consegna ad un terzo del bene oggetto del pegno ai sensi dell'art. 2786, secondo comma, c.c. integra una forma particolare di spossessamento del debitore o del terzo costituente, cui si fa ricorso quando il debitore non ha fiducia nel creditore e vuole premunirsi contro gli eventuali abusi dello stesso, onde quest'ultimo non può conseguire a suo piacimento e in qualsiasi tempo il possesso della cosa del terzo, il quale assume l'obbligo di conservare il bene finché il debito non sia scaduto e di restituirlo al costituente o consegnarlo al creditore, a seconda che vi sia stato o non vi sia stato l'adempimento. Non ricorre questa ipotesi, ma quella di consegna del pegno ad un adiectus solutionis causa, quando il terzo, per effetto di accordo trilaterale accedente al contratto di pegno, riceve la cosa offerta in garanzia in sostituzione del creditore pignoratizio e con gli stessi effetti che sarebbero derivati dall'acquisto diretto da parte di quest'ultimo.