(massima n. 1)
Il nuovo testo dell'art. 2777 c.c., come modificato dalla L. 29 luglio 1975, n. 426 che ha rinnovato il sistema e l'ordine dei privilegi, si č limitato a disporre la collocazione preferenziale immediatamente dopo le spese di giustizia, a favore dei crediti menzionati nell'art. 2751 bis c.c., fermo restando il sistema previgente nei rapporti fra i crediti predetti e quelli garantiti da pegno o assistiti da privilegio speciale con diritto di ritenzione, i quali continuano a prevalere sui crediti di lavoro, cosė come, nel sistema previgente, prevalevano su crediti di grado poziore.