(massima n. 1)
L'art. 2777 c.c., nella formulazione introdotta con legge n. 426 del 1975, pur contemplando sia i crediti per spese di giustizia che quelli di cui all'art. 2751 bis c.c.. distinguendoli, quanto all'ordine della prelazione, da tutti gli altri crediti elencati nel successivo art. 2778, attribuisce solo ai primi la prevalenza su ogni altro credito pignoratizio ed ipotecario, mentre per i secondi si limita a disporne la collocazione immediatamente dopo quelli per spese di giustizia; con la conseguenza che - in mancanza di un'espressa previsione di legge - resta ferma la prevalenza dei crediti pignoratizi su quelli di cui all'art. 2751 bis c.c.