(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2777 c.c., i privilegi per crediti dei professionisti, dei prestatori d'opera e dell'agente (art. 2751 bis, numeri 2 e 3. c.c.) - considerati in rapporto di concorrenza tra loro - sono postergati a quelli per crediti che hanno causa nel rapporto di lavoro subordinato (art. 2751 bis, numero 1, c.c.), una diversa lettura della detta disposizione risolvendosi in un'operazione di manipolazione creativa, non consentita all'interprete. Né tale postergazione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost., posto che l'ordine dei privilegi costituisce materia che, implicando scelte e valutazioni ampiamente discrezionali, č riservata all'esercizio del potere legislativo; č pertanto manifestamente infondata, in riferimento ai detti parametri, l'eccezione di legittimitā costituzionale dell'art. 2777 c.c., come sopra interpretato.