(massima n. 1)
Il credito, nei confronti del committente, di colui che abbia in buona fede eseguito prestazioni o sostenuto spese per la conservazione o il miglioramento di una cosa (nella specie, di autovettura oggetto di locazione finanziaria e consegnata dal conduttore ad officina per riparazioni), è garantito, ai sensi dell'art. 2756 c.c. dai diritti di ritenzione e di vendita, cui soggiace il proprietario della stessa cosa, anche se persona diversa dal committente obbligato. Ne consegue che, ove tale terzo proprietario abbia conseguito la restituzione di detta cosa in virtù di sequestro giudiziario, convalidato da sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva — in procedimento del quale non è parte necessaria il committente, titolare del rapporto obbligatorio ad unico soggetto nei cui confronti, a differenza del proprietario, possa rendersi condanna all'adempimento — provvedendo alla sua successiva alienazione, il creditore può esercitare quei diritti di garanzia sulle somme oggetto del deposito cauzionale disposto dal giudice del sequestro, salvo sempre il suo ulteriore diritto di far valere l'eventuale responsabilità processuale aggravata della controparte sequestrante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.