(massima n. 1)
Il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro previsto dall'art. 2754 c.c. e dall'art. 2778, n. 8 c.c., alla stregua di un'interpretazione estensiva, deve intendersi riferito - in relazione alla disciplina dettata dagli artt. 1 e 38 della L. 22 luglio 1966, n. 613, non modificata dall'art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 e dall'art. 16 della L. 29 luglio 1975, n. 426 - anche ai crediti dell'Istituto previdenziale per contributi e accessori dovuti da imprenditori artigiani o commercianti che non abbiano regolarizzato la propria posizione contributiva.