(massima n. 1)
Nell'ipotesi di comunione legale dei coniugi ex art. 177 c.c. non può ravvisarsi alcun potere di rappresentanza reciproca in capo ai coniugi stessi, non prevedendo nessuna norma tale potere ed anzi, mentre, ai sensi dell'art. 177, primo comma lett. a), c.c., gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio costituiscono ipso iure oggetto della comunione, l'art. 180, secondo comma, c.c. stabilisce che il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nonché la stipula dei contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ai coniugi. Ne consegue che la tempestività della domanda di riscatto proposta ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978 va verificata anche nei confronti del coniuge dell'acquirente in comunione legale che non ha partecipato all'atto di trasferimento.