(massima n. 1)
Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per l'Irpef (art. 2752, comma 1, c.c.. sostituito dall'art. 3, L. n. 426 del 1975), mentre si estende agli interessi (art. 2749 c.c.) ed all'indennitą di mora (la quale assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi), non si estende, in mancanza di espressa previsione normativa formulata, invece, in materia di Iva e di Invim - alle soprattasse per omesso pagamento dell'Irpef medesima, le quali sono annoverabili tra le sanzioni poste a carico del contribuente. In caso di fallimento del debitore, il privilegio del credito erariale per gli interessi, dovuti a seguito della ritardata iscrizione a ruolo dell'indicata imposta, si estende solo a quelli maturati prima della dichiarazione di fallimento, in quanto l'art. 54, comma 3, legge fallimentare richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 c.c., sui crediti pignoratizi ed ipotecari, non anche l'art. 2749 c.c. relativo ai crediti privilegiati.