(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 2752, comma 1, c.c., come sostituito dall'art. 3 della L. 29 luglio 1975, n. 426, in virtł della quale i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, nei limiti previsti, hanno privilegio generale sui mobili del debitore in quanto iscritti nei ruoli principali,suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede alla esecuzione e nell'anno precedente, deve essere intesa nel senso che il privilegio assiste i crediti iscritti nel ruolo dell'anno in cui l'esattore procede od interviene nell'esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente. Conseguentemente, nell'ipotesi di fallimento del
contribuente, sono assistiti da privilegio tutti i tributi iscritti a ruolo nell'anno della richiesta di ammissione al passivo e nell'anno precedente anche se l'anno della insinuazione č successivo a quello della dichiarazione di fallimento, senza che il riconoscimento del privilegio trovi ostacolo nell'art. 2916 c.c., che disciplina le ipotesi in cui il credito ed il privilegio siano sorti solo dopo l'inizio della procedura esecutiva od il privilegio sia divenuto efficace solo dopo questo termine, o nel principio della cristallizzazione del passivo alla data della dichiarazione di fallimento, codificato nell'art. 52 l. fall., perché questa norma, ammesso che cristallizzi anche i diritti di prelazione, riguarda pur sempre i soli diritti sorti o divenuti efficaci dopo la dichiarazione di fallimento.