(massima n. 1)
Le norme dei codice civile che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali e non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma solo di interpretazione estensiva. Ne discende, da un lato, l'inapplicabilità del privilegio di cui all'art. 2752, ultimo comma cod.civ., come sostituito dall'art. 3 legge 29 luglio 1975, n. 426, ad un credito relativo al mancato pagamento della tariffa d'igiene ambientale, poiché il riferimento ai "crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale", riguarda i soli crediti previsti dal rd.14 settembre 1931, n. 1175, recante il "testo unico per la finanza locale"; dall'altro lato, tuttavia, può ritenersi che l'art. 2752, comma terzo, cod.civ. continui ad applicarsi ad essa, poiché nonostante la successiva introduzione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive 91/156 CEE e 91/689 CEE, la TIA resta pur sempre nell'ambito della normativa sulla finanza locale, ancorché sia stata per ragioni sistematiche collocata in un diverso contesto normativo.