(massima n. 1)
Il privilegio generale sui mobili di cui al n. 5 bis dell'art. 2751 bis c.c., introdotto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 59 del 1992 con riferimento ai crediti delle societą cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti, si colloca (attesa, tra l'altro, la scelta del numero, 5 bis anziché 6) nello stesso grado del precedente n. 5 della stessa norma (crediti dell'impresa artigiana e delle cooperative di produzione agricola), avendo il legislatore inteso, cosģ, superare la pregressa distinzione tra cooperative agricole di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative agricole per la trasformazione dei prodotti costituite fra imprenditori agricoli, (intenzionalmente) omettendo, di conseguenza, di provvedere alla collocazione del nuovo privilegio tramite opportuna integrazione dell'art. 2777 c.c., con conseguente parificazione del relativo trattamento.